Con il decreto del 13 dicembre 2022, il Ministro dell’Economia e delle Finanze avvisa che dal 1° gennaio 2023 è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
La legge n. 388 del 2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, l’INPS (circolare n. 2/2023) precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento del Mef produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.
Sitografia
www.inps.it

