Tra le diverse norme contenute nella Legge di Bilancio 2023 troviamo anche la proroga allo smart working, al quale però sono state apportate importanti modifica. La prima riguarda il comma 306 della legge n. 197/2022, nel quale si legge che è consentito fino al 31 marzo 2023 la modalità di lavoro agile solo ai c.d. lavoratori fragili dipendenti, pubblici e privati.
Dunque, nessuna proroga per i lavoratori-genitori con figli under 14; per questi ultimi, infatti, si torna alla vecchia normativa che richiede l’accordo individuale tra azienda e dipendente. Dal 1° gennaio 2023 questi possono accedere al lavoro agile secondo le regole ordinarie previste dalla legge n. 81/2017.
Proroga smart working: cosa viene assicurato
Nello specifico, fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione e senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Rispetto a tale proroga, inoltre, il Min. Lavoro in data 31 dicembre 2022 ha pubblicato una nota recante le modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili. Si segnala che è consentita la trasmissione delle comunicazioni fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata fino alla data termine unicamente per i lavoratori fragili per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023.
Dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative a tali lavoratori ed aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro agile”.
Lavoro agile altri lavoratori
Per le restanti categorie di lavoratori, per i quali la facoltà di usufruire del lavoro agile in modalità emergenziale è terminata lo scorso 31 dicembre 2022, si torna alla procedura ordinaria. Le richieste dovranno continuare a essere trasmesse, mediante l’applicativo “Lavoro agile”, al Ministero del Lavoro entro il termine di 5 giorni, specificando i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

