In un piano di risanamento, i cedenti prestatori che hanno emesso una nota di variazione in diminuzione non sono obbligati ad effettuarne una in aumento per la stessa operazione, a meno che non abbiano eseguito il pagamento (parziale o totale) delle somme oggetto della stessa.
È, sinteticamente, l’interpretazione agenziale espressa nel principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023.
Se il versamento del corrispettivo ad opera del cessionario (o committente) manca:
a. il cedente (o prestatore) può effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva;
b. il cessionario (o committente) deve registrare la variazione in rettifica della detrazione originaria.
In ipotesi di omesso pagamento del cessionario/committente, infatti, l’obbligazione iniziale rimane inadempiuta e la (eventuale) risoluzione dell’accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta questo aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.
Perciò, il cedente può portare in detrazione l’Iva secondo la nota di variazione e la controparte deve ridurre la detrazione effettuata.
Non solo in diminuzione, anche variazione in aumento
In via generale, secondo norma, in seguito alla emissione della nota di variazione in diminuzione viene pagato il corrispettivo e scatta “l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento” (articolo 26, comma 5-bis decreto Iva). In tal caso, il cessionario o committente ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
E’ qui che viene stabilito che nei casi di piani attestati pubblicati nel registro delle imprese vale la regola che il cedente/prestatore che si è avvalso della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione non deve effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

