Agenzia delle Entrate torna sul tema dei crediti d’imposta messi in atto dai vari decreti Aiuti per le imprese energivore e gasivore. Sottolineando che l’utilizzo di tali crediti debba essere solo su compensazione in F24, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 8 del 10.1.2023, si occupa anche dei diversi metodi di calcolo degli acconti, senza dimenticare le nuove scadenze per usufruire del bonus.
Innanzitutto, ricordiamo che la normativa, ovvero il decreto-legge n. 115/2022 convertito nella legge n. 142/2022, prevede che alle imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano subìto un incremento dei costi superiore al 30% è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022. Tale credito d’imposta, secondo tale normativa, è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.
L’Aiuti quater, ora in attesa di conversione in legge – in data 12 gennaio 2023 si attende il voto finale alla Camera – ha prorogato la data limite utile alla compensazione al 30 giugno 2023. Ma, in tal caso, entro il 16 marzo 2023 i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione sull’importo del credito maturato nel 2022.
Quindi ricapitolando:
- il credito d’imposta nella misura del 25% è utilizzabile solo in compensazione;
- per l’utilizzo di tale credito, dopo il 16 marzo 2023, si rende obbligatoria la trasmissione di comunicazione ad AE;
- non è previsto rimborso sia diretto che indiretto in caso di mancato utilizzo entro il 30 giugno 2023.
Calcolo acconti: versamento ed eventuali rimborsi
Si evidenzia, inoltre, che il credito può essere utilizzato per il versamento di acconti e saldi d’imposta, quali IRES. Ma se l’acconto calcolato sulla previsione del contribuente (metodo “previsionale”) supera l’imposta effettivamente dovuta, non è permesso il rimborso o un eventuale trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023.
Sitografia
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