La circolare n. 1/E/2023 precisa il perimetro della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, che – da applicare alle comunicazioni relative alle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 – è stata prevista per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica.
Richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, tali somme possono essere oggetto di definizione agevolata.
In particolare, rientrano nella definizione agevolata:
- le comunicazioni già recapitate per le quali, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (in particolare, le comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);
- le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.
Con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero; viceversa, le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.
Nel nuovo documento di prassi si specifica che benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di:
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
L’omesso o tardivo pagamento delle somme dovute oltre i limiti del lieve inadempimento comporta che la definizione agevolata non produca effetti e si applichino le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
La circolare precisa, ancora, che la definizione agevolata si applica anche con riferimento alle comunicazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.
Un secondo chiarimento agenziale sta nella specifica che per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
L’AE precisa anche la nuova rateazione
In ragione delle modifiche di norma operate dalla Legge di bilancio per il 2023, a regime il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti. Tale previsione si applica non solo alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Per ultimo, i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 beneficiano della proroga temporale di un anno.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

