I dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022 dovranno essere inviati all’Inps entro e non oltre il 21 febbraio 2023. Questo, quanto comunicato dallo stesso Istituto nel messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023.
Nello specifico, con il suddetto messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione di tali dati e in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In quanto tale l’Istituto è tenuto ad effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento il conguaglio fiscale di fine anno.
Inoltre, l’Inps è anche tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i flussi delle Certificazioni Uniche, utile ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Invio dati: procedura telematica
La trasmissione dei dati deve avvenire in modalità telematica, direttamente dal sito istituzionale www.inps.it alla sezione “Comunicazione Benefit Aziendali”. Accedendo il datore può scegliere tra diverse opzioni, quali:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche richieste non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno, invece, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sitografia
www.inps.it

