Dal 2008, la disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS/IFRS, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio, consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali. Queste regole di ”derivazione rafforzata” si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
In simile contesto, restano soggetti alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
La disposizione, applicabile anche in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, prevede un regime transitorio finalizzato ad evitare che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d’imposta.
Nel 2009 l’Agenzia precisava che l’applicazione del regime transitorio riguarda le operazioni pregresse, ossia quelle che si caratterizzano per la coesistenza delle seguenti condizioni:
– risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ”nuove disposizioni”, determinano fenomeni di tassazione anomala (sotto forma di doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).
Sono, pertanto, operazioni che nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla ”derivazione rafforzata” introdotto dalla Legge finanziaria 2008, sarebbero assoggettate a regole fiscali ”configgenti” con quelle in vigore nel precedente regime del ”doppio binario”.
Tanto premesso, sebbene il passaggio ai principi IAS/IFRS – effettuato dalla Società istante protagonista dell’interpello n. 90 del 19/1/2023 nella redazione del bilancio 2020 – abbia comportato una diversa rappresentazione contabile dei warrant oggetto della risposta, questi non rientrano nella disciplina delle operazioni pregresse, come ipotizzato, in conseguenza del fatto che non si verifica nel caso di specie alcun fenomeno di tassazione anomala.
I titoli in esame, infatti – risulta nelle scritture contabili – non hanno avuto rilevanza fiscale nei periodi d’imposta precedenti la FTA, né d’altro canto avrebbero potuto, visto quanto previsto dai principi contabili nazionali, i quali prevedono una gestione dei warrant ”fuori bilancio”, con la sola indicazione nella nota integrativa delle informazioni rilevanti (numero di titoli emessi e loro valutazione al fair value).
Nel passaggio alla derivazione rafforzata nessuna tassazione anomala
Tale circostanza esclude in radice che si possa realizzare un fenomeno di tassazione anomala a seguito del passaggio alla derivazione rafforzata dal regime del doppio binario.
Con la transizione ai principi contabili internazionali e la conseguente classificazione tra le passività finanziarie dei warrant emessi, le registrazioni contabili relative al periodo di comparazione e le variazioni intervenute nel periodo di prima applicazione assumono, infatti, piena rilevanza fiscale nell’esercizio 2020 per il principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR).
Considerato quanto sopra detto, non rientrando i warrant emessi dalla Società tra le cd. operazioni pregresse, gli stessi assumeranno rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata. Saranno quindi soggetti alle disposizioni dell’art. 112 del TUIR il quale prevede, al comma 2, che ”alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

