La Legge di bilancio per il 2023 dà spazio alla definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d’imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data.
Il foglio di calcolo per agevolare i contribuenti
L’Agenzia delle Entrate rende ora disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore che, infatti, consiste nel taglio delle sanzioni, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il pagamento può essere:
– effettuato in unica soluzione ovvero
– frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.
È possibile, inoltre, prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate. Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Indicazioni di dettaglio sulla nuova opportunità consentita dalla Legge n. 197/2022 sono nella circolare n. 1 del 2023, già sintetizzata nella rassegna di redigo.info e presente nella sezione Leggi e Prassi del nostro giornale.
Sitografia

