Con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni in materia della c.d. “staffetta generazionale“. Tale istituto consente, attraverso un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, l’assunzione di giovani con età non superiore a 35 anni compiuti, come disciplinato dalla legge n. 51/2022.
Pertanto, si consente così che per ogni lavoratore in uscita ci sia almeno un’assunzione contestuale di giovani con meno di 35 anni.
Nello specifico:
- l’assunzione del giovane lavoratore deve avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato; mantenendo, in questo ultimo caso, i limiti anagrafici dettati dall’ex articolo 44 del decreto-legislativo n. 81/2015, secondo il quale si possono assumere con apprendistato professionalizzante solo giovani tra i 18 e i 29 anni;
- deve essere assicurato al nuovo dipendente un rapporto di lavoro di almeno 3 anni;
- l’assunzione deve avvenire contemporaneamente alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente prossimo al pensionamento, ovvero la nuova assunzione deve risultare in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro.
E’ inoltre ammesso che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione riducano volontariamente il proprio orario di lavoro, chiedendo al datore il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore vengono, chiaramente, riparametrate al nuovo orario e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nella nuova prestazione.
Finanziamento e ruolo dei Fondi di solidarietà
Per l’operazione che conduce all’applicazione della “staffetta generazionale”, il finanziamento è totalmente a carico del datore di lavoro, il quale versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione. Questo comporta che non vi sia alcun intervento a carico dei Fondi di solidarietà.
Infatti, la previsione della prestazione della staffetta generazionale nell’ambito della disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale rappresenta una facoltà delle parti sociali che, in sede di costituzione del Fondo, possono prevederla come prestazione facoltativa. Da un punto di vista procedurale, qualora si intenda invece inserire tale prestazione nell’ambito di un Fondo di solidarietà già istituito, sarà necessario procedere a una modifica della disciplina vigente contenuta nello specifico decreto interministeriale istitutivo, al fine di integrare la disciplina esistente con la prestazione.
Quindi l’introduzione della prestazione in argomento nella disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria, in quanto rimessa alle valutazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Obiettivi della “staffetta generazionale”
La “staffetta generazionale” permette l’attuazione di un ricambio generazionale, per l’appunto, in maniera effettiva e bilanciata all’interno del quadro produttivo, concedendo l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale del lavoratore prossimo all’uscita dall’azienda.
Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.redigo.info

