La Legge di bilancio 2023 ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, introdotte dall’art. 54-bis del dl. n. 50/2017, così come modificato, in conversione, dalla legge n. 96/2017. Ne parla l’Inps nella circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.
In particolare, la suddetta normativa, ha fornito un quadro completo del lavoro occasionale che può avvenire tramite due modalità di utilizzo:
- Contratto di prestazione occasionale, utilizzabile da professionisti; lavoratori autonomi; imprenditori ed associazioni.
- Libretto Famiglia, utilizzabile solo da persone fisiche per remunerare esclusivamente lavori come quelli domestici, di assistenza domiciliare a bambini, ammalati o disabili ed infine di insegnamento supplementare.
A questo ultimo elenco aggiungiamo, ai sensi della legge n. 205/2017, le società sportive che possono utilizzare il Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni lavorative rese dagli steward.
I limiti economici, ovvero l’importo massimo di compenso erogabile dal singolo utilizzatore, così come la platea degli utilizzatori sono i principali punti modificati dalla legge n. 197/2022.
Nuovi limiti economici
Dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore può erogare compensi per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro per anno civile, con riferimento alla totalità dei prestatori. Rimangono però fermi gli altri limiti di compenso, come stabiliti dall’ art. 54-bis:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Nuovo limite dimensionale
Altra modifica apportata dalla Legge di bilancio alle prestazioni in oggetto riguarda il limite dimensionale, ovvero il numero massimo di lavoratori a cui può applicarsi un contratto di prestazione occasionale. E’ stato, infatti, elevato a dieci lavoratori il limite previgente per gli utilizzatori con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono ricorrere al Contratto di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati. Lo stesso limite si applica, altresì, alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Divieto lavoro occasionale nel settore agricolo
Per il settore agricolo si è operata una parziale abrogazione delle disposizioni che disciplinavano tali prestazioni lavorative. Dal 1° gennaio 2023 è, infatti, vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Le stesse potranno comunque richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Per il biennio 2023-2024, però, le imprese agricole possono ricorrere a forme semplificate di prestazioni occasionali secondo le seguenti modalità:
- attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti;
- il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, in caso di superamento del limite di durata delle 45 giornate annue;
- pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la mancata comunicazione obbligatoria di avvio della prestazione da inviare al Centro per l’Impiego.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.redigo.info

