Dal 1° gennaio 2023 è vietato per le imprese agricole instaurare rapporti di lavoro occasionale. Per garantire la continuità produttiva e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, si è resa necessaria una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, la quale consentirà a tali imprese di utilizzare comunque forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.
Si consente ai datori l’utilizzo di contratti di lavoro occasionale per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
Modello UNILAV aggiornato per le imprese agricole e ruolo del datore di lavoro
La Legge di bilancio 2023 ha apportato delle modifiche consistenti alla disciplina, colpendo in particolar modo il settore agricolo. In virtù dell’art. 1, comma 346, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può raggiungere massimo dodici mesi.
Al fine di attuare la nuova norma dalla Legge n. 197/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la nota n. 462, comunica l’aggiornamento del modello UNILAV, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori dovranno quindi selezionare tale codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.
Sitografia
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