E’ sperimentale, non strutturale, la “flax tax” introdotta quest’anno dal Governo Meloni nella Legge di Bilancio per il 2023.
E’ dedicata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il c.d. “regime forfetario”. Può riguardare non oltre 40mila euro di base imponibile, cosicché l’eventuale eccedenza sconterà l’Irpef (e relative addizionali) secondo i criteri ordinari, non di vantaggio.
Attenzione, però, che per calcolare gli acconti 2024 si opererà come se la norma agevolativa non fosse esistita.
Ambito soggettivo di applicabilità (ed inapplicabilità) della flat tax sperimentale
La “tassa piatta” incrementale vale, dunque, per:
imprenditori individuali;
lavoratori autonomi non forfetari nell’anno d’imposta 2023.
Al di fuori della necessaria incompatibilità con il forfetario, la norma non detta altri vincoli sul regime contabile e fiscale applicato, sulle modalità di determinazione del reddito o sull’ammontare di reddito agevolabile (fermo restando il limite massimo sopra indicato).
Viceversa, la flat tax incrementale non vale per:
persone giuridiche;
esercenti attività d’impresa, artistica e professionale in forma collettiva.
In via generale, con questo beneficio una parte del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali comunale e regionale, calcolata con l’aliquota del 15%, anziché alle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla tassazione Irpef ordinaria (ovvero: 23% fino a 15mila euro di reddito, 25% oltre 15mila e fino a 28mila euro di reddito, 35% oltre 28mila e fino a 50mila euro; 43% oltre 50mila euro).
Come detto, la base imponibile agevolabile non supererà l’importo di 40mila euro. Per determinarla:
- va calcolata la differenza tra il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo realizzato nel 2023 e il più elevato tra i medesimi redditi dichiarati negli anni 2020, 2021 e 2022;
- dal risultato ottenuto, occorre sottrarre un importo pari al 5% del reddito di riferimento, ossia del più consistente tra i redditi del triennio precedente, quello che nell’operazione iniziale è stato utilizzato come sottraendo. Di fatto, la tassazione agevolata riguarderà l’aumento di reddito superiore al 5%.
Ci pare utile alla definizione pratica della disposizione sulla determinazione della quota di reddito cui è applicabile l’imposizione sostitutiva, l’esempio recato dall’ottimo articolo pubblicato nella rivista dell’Agenzia delle Entrate.
Ipotesi di determinazione della base imponibile agevolabile
Il pezzo di Fiscooggi ipotizza che un professionista consegua nel 2023 redditi di lavoro autonomo per 150.000 euro, dopo averne realizzati 115.000 euro nel 2022, 100.000 euro nel 2021, 120.000 euro nel 2020.
L’ultimo importo, risultando il più elevato, rappresenta il reddito di riferimento del triennio precedente.
Ora, la differenza tra il reddito 2023 (150.000 euro) e il reddito di riferimento dei tre anni passati (120.000 euro) è di 30.000 euro.
Cosa fare? Si sottrae il 5% del reddito maggiore dei tre anni precedenti (120.000 x 5% = 6.000). La base imponibile agevolabile ammonta, quindi, a 24.000 euro (30.000 – 6.000); su di essa, volendo avvalersi della flat tax nella veste sperimentale in dichiarazione modello Redditi Pf 2024, sarà dovuta l’imposta sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro (i restanti 126.000 euro andranno assoggettati alla tassazione ordinaria, quella per scaglioni di reddito).
Ove, all’opposto, si ignorasse l’attuale misura di vantaggio, i 24.000 euro sconterebbero l’aliquota Irpef più alta, il 43%, cui andrebbero aggiunte le addizionali comunale e regionale (in media, il 3%), per un’imposizione complessiva pari a 11.040 euro (24.000 x 46%).
L’esempio dà concretezza dell’evidente risparmio generato dall’applicazione della “tassa piatta” incrementale (7.440 euro).
Quando rileva e quando no
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che rientra nella nuova disciplina, pur assoggettato a imposta sostitutiva (quindi, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo), incide ugualmente sul riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi genere, anche di natura non tributaria; invece, l’applicazione della flat tax sull’aumento di reddito 2023 non ha alcuna rilevanza sulla determinazione degli acconti d’imposta Irpef e relative addizionali dovuti per l’anno d’imposta 2024: bisogna assumere, quale imposta del periodo precedente, quella “teorica” che si sarebbe determinata non applicando la norma agevolativa.
Perciò, i soggetti passivi dovranno pagare gli acconti 2024 non sulla sola quota di reddito 2023 assoggettata a Irpef bensì considerando la base imponibile che sarebbe venuta fuori se il reddito nella sua interezza avesse seguito i criteri ordinari.
Sitografia
www.fiscooggi.it

