Le società in accomandita semplice (s.a.s.) possono beneficiare degli incentivi fiscali Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate. La risposta n. 138 del 23.1.2023 di Agenzia delle Entrate spiega come l’assetto delle società di persone non modifichi o precluda l’accesso ai bonus edilizi.
Infatti, una società composta da due soci, uno dei quali è un fondo d’investimento, anche se modifica il proprio assetto societario, passando da s.r.l a s.a.s., può comunque beneficiare delle misure agevolative mediante sia lo “sconto in fattura” che mediante la cessione del credito d’imposta.
Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi: chi può beneficiarne
Con l’interpello in oggetto, l’Amministrazione finanziaria fuga i dubbi dell’istante circa la possibilità di beneficiare delle misure agevolative in campo edilizio secondo le due modalità, di cui all’art. 121 del dl n. 34/2020. Tale decreto legge dispone il recupero delle spese sostenute negli anni 2020-2021-2022-2023-2024, per i seguenti interventi:
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro delle facciate degli edifici preesistenti.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la società può fruire delle agevolazioni edilizie sotto forma dello sconto o della cessione del credito per le spese che sosterrà in qualità di società in accomandita semplice, in quanto la normativa prevede che le detrazioni per gli interventi di tipo energetico e antisismico spettino ai soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedano o detengano l’immobile oggetto dei lavori. Infatti, l’istante non è altro che una società avente per oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, in particolare sta effettuando lavori di riqualificazione di un edificio per adibirlo ad uffici sostenibili, ampliando il fabbricato mediante la realizzazione di ulteriori piani.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

