Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ufficializza attraverso Gazzetta il decreto n. 209 del 4 ottobre scorso, con le norme di attuazione dell’agevolazione fiscale destinata agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.
Il testo (GU serie generale n. 17/2023) attua l’articolo 111-bis del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dettando le regole per l’invio della richiesta di deduzione dall’imponibile di una parte del reddito destinato a incremento del capitale proprio.
Finanza etica, in cosa consiste il vantaggio fiscale
In definitiva, per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile è decisa la non concorrenza al reddito di una quota corrispondente al 75% delle somme utilizzate per incremento del capitale come riserva legale o in apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dello stesso esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti. Il collegio sindacale – alternativamente un revisore legale o un commercialista – purché iscritti al relativo Albo professionale, certificheranno l’effettiva destinazione degli utili.
La richiesta di riconoscimento del risparmio d’imposta va inviata con Posta elettronica certificata tra il 2 e il 23 maggio con indirizzo di destinazione l’Agenzia delle entrate. Il beneficio verrà riconosciuto nei limiti di spesa annuale di 1 milione di euro.
Se le richieste sforassero il tetto, l’agevolazione sarebbe riconosciuta in una percentuale calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello delle richieste.
Sitografia
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