Inps, con la circolare n. 7, fornisce le indicazioni in materia di esonero contributivo dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La legge n. 197/2022, infatti, norma che in via eccezionale per il periodo suddetto, venga riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali di vecchiaia, invalidità e superstiti nelle seguenti misure:
- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile nel suo complesso, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo della tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile nel suo complesso, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo della tredicesima;
Resta, invece, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionitstiche.
Pertanto, affinché trovi applicazione tale misura agevolativa, devono essere rispettati i limiti della retribuzione mensile.
Inoltre, qualora i contratti collettivi prevedano l’applicazione di ulteriori mensilità, ovvero la quattordicesima, l’esonero contributivo può essere applicato nel mese di corresponsione della mensilità aggiuntiva solo se l’ammontare di quest’ultima e dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non superi i limiti previsti per le due riduzioni.
Rapporto di lavoro cessato: tutte le ipotesi previste per applicare l’esonero
Data la specificità dei periodi di paga, 1.1.2023 – 31.12.2023, quale periodi utili all’applicazione dei due esoneri, questo comporta che devono essere oggetto di tale esonero solo le quote di contribuzione nell’anno in corso. La situazione cambia, così, in riferimento alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro entro dicembre 2022 e entro dicembre 2023. Pertanto:
- se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze (ferie, permessi, ratei di mensilità aggiuntive ecc.), l’esonero non trova applicazione su queste ultime competenze;
- se il lavoratore cesserà il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, gli dovessero venire erogate le ultime competenze, anche in questo caso, l’esonero nel 2024 non troverà applicazione su tali ultime competenze;
- in caso di continuità di rapporto di lavoro, l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Determinazione massimale retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità
Nella circolare, Inps entra anche nel merito della determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima. Infatti, la Legge di bilancio 2023 fa espressamente riferimento alla tredicesima: l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per le competenze di dicembre, del rateo della tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del dipendente, nel mese di dicembre 2023, potrà operare distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nello stesso mese, sia sull’importo della tredicesima corrisposta sempre a dicembre 2023.
Laddove, invece, i ratei di tredicesima vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione potrà operare distintamente sia sulla retribuzione lorda sia sui ratei della tredicesima.
Flussi Uniemens e variazioni contabili
In conclusione, Inps fornisce anche le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi all’esonero per il flusso Uniemens e quelle contabili, contenute nell’Allegato 1.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info

