Il credito d’imposta utilizzato in compensazione dalle imprese relativamente alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre del 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti sono stati estesi dal decreto legge n. 176/2022, ora legge n. 6/2023, ovvero dal c.d. Aiuti quater ad una quota dei costi sostenuti nel mese di dicembre 2022. Questo quanto esposto e chiarito da Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 24252 del 26 gennaio 2023.
In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove scadenze, estendendo la disciplina contenuta nel provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 per cessione e tracciabilità.
Nuove scadenze per la cessione del credito d’imposta
Pertanto, le cessioni vanno comunicate all’Amministrazione finanziaria a partire dal 26 gennaio ed entro le seguenti scadenze:
- 20 settembre 2023 per il credito d’imposta per energia elettrica e gas relativamente al terzo trimestre 2022, e per energia elettrica e gas relativamente al periodo ottobre/novembre 2022;
- 22 marzo 2023 per il credito d’imposta relativo al carburante per agricoltura e pesca, terzo trimestre 2022;
- 21 giugno 2023 per il credito d’imposta relativo al carburante per agricoltura e pesca, quarto trimestre 2022.
I cessionari, a loro volta, utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il:
- 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta estesi, ovvero per energia elettrica e gas relativamente al terzo trimestre 2022, e per energia elettrica e gas relativamente al periodo ottobre/novembre 2022;
- 31 marzo 2023, per il credito d’imposta per carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022;
- 30 giugno 2023, per il credito d’imposta per carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022.
Crediti d’imposta a cui applicare il provvedimento AE
Di seguito, elenchiamo i crediti d’imposta a cui applicare la disciplina del provvedimento in oggetto:
- 40% delle spese sostenute a favore delle imprese energivore, di quelle a forte consumo di gas naturale e di quelle diverse da quelle a forte consumo gas naturale;
- 30% delle spese sostenute a favore delle imprese non energivore.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

