Agenzia delle Entrate torna sulla Legge di bilancio 2023, con la circolare n. 2 del 27.1.2023. L’Amministrazione finanziaria chiarisce in merito alle misure facenti parte della c.d. “Tregua fiscale” ed in particolare su:
- regolarizzazione delle violazioni formali;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza;
- adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono fornite le indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Regolarizzazione delle violazioni formali
Uno dei temi affrontati nella circolare riguarda la regolarizzazione delle violazioni formali, in riferimento a imposte sui redditi, Iva e IRAP. Il comma 166 della Legge n. 197/2022 prevede la possibilità di regolarizzare tali infrazioni, ovvero per quelle commesse entro il 31 ottobre 2022, dietro pagamento di un importo pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale regolarizzazione, però, può essere applicata purché le stesse violazioni non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva e dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive e dei crediti d’imposta.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità, che deve avvenire entro il termine di versamento della seconda rata, ovvero il 31 marzo 2024.
Casi di esclusione alla regolarizzazione
La circolare, dopo aver fornito un elenco di violazioni a cui può applicarsi la disciplina della regolarizzazione, elenca allo stesso modo anche quelle situazione in cui, per espressa previsione normativa, non è possibili avvalersi della sanatoria.
Tra i casi rientrano anche:
- la comunicazione all’Enea necessaria per poter beneficiare della detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Infatti, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione non rientri tra le violazioni formali, oggetto di questa trattazione;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle riguardanti l’IVIE e l’IVAFE.
Proroga termini di scadenza ai sensi del comma 171 – Legge di bilancio 2023
Ai sensi del comma 171 della Legge di bilancio 2023, con riferimento alle già citate violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, sono prorogati di due anni i termini di scadenza per la notifica dell’atto di contestazione, oppure dell’atto di irrogazione sanzione.
Annullamento debiti
Secondo il comma 222 della legge n. 197, alla data del 31 marzo 2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Tale annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che rimarranno integralmente dovuti.
L’annullamento non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna dalla Corte dei conti;
- le multe e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
I chiarimenti dell’Agenzia continuano toccando tanti altri temi, altrettanto importanti. Tra i quali: la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la definizione e conciliazione agevolata delle controversie tributarie.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

