Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati successivamente ed entro il 30 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione di un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La regolarizzazione di tali sanzioni si perfeziona o con il pagamento dell’intero importo dovuto oppure mediante il pagamento di massimo venti rate di pari importo.
Questo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023.
Di definizione agevolata se ne parla nella Legge di bilancio 2023, in cui se ne disciplina l’applicazione in riferimento alle sanzioni relative agli atti emessi dagli Uffici di Agenzia delle Entrate.
Ambito di applicazione, quali sono gli accertamenti a cui si applica la definizione agevolata
Nello specifico, la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione, relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.
Altre forme di regolarizzazione
Oltre la definizione agevolata, ai contribuenti è lasciata la possibilità di applicare la regolarizzazione tramite le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando la compensazione, così come prevista dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Specifiche su date e termini dalla Legge di bilancio 2023
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. E’ ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, come già detto, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. In tal caso, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

