Nel messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023, la nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata), viene spiegata con prime indicazioni e ne viene stabilita la modalità di presentazione delle domande.
Requisiti di accesso alla prestazione in via sperimentale
Pensionati o cessati dal servizio che sono iscritti alla Gestione sopraccitata possono richiedere l’anticipazione del TFR o TFS, se hanno diritto a una prestazione non ancora interamente erogata per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.
Ancora, i pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché i cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS o TFR possa essere corrisposto, possono richiedere l’anticipazione.
Anticipazione dei due trattamenti
La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
Sull’anticipazione è applicato un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento (corrispondente, oggi, all’1%), e una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione. La somma corrispondente sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS o TFR, in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS o TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.
TFS/TFR in via sperimentale (per tre anni). Presentazione della domanda
La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa – pena l’inammissibilità – solo telematicamente ed a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione del portale istituzionale. Il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è chiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, che intende ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.
Per le istanze presentate dai lavoratori per i quali l’Ente erogatore è l’INPS, l’istruttoria volta alla certificazione relativa al TFS/TFR, da parte degli operatori di Sede, dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo del consueto cruscotto “Gestione domande 1 click” già in uso per le altre tipologie di richieste di quantificazione. La certificazione verrà resa disponibile in modo automatizzato nei sistemi dell’Area Credito.
Conseguentemente, in fase di presentazione della domanda, il richiedente non deve produrre tale documentazione.
In caso di domande presentate da lavoratori per i quali l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, la relativa certificazione sarà allegata dall’interessato in domanda.
Sitografia
www.inps.it

