Abbiamo già trattato la rateazione agevolata degli avvisi bonari, come da circolare n. 1 di Agenzia delle Entrate. Dopo aver fornito una panoramica circa l’ambito di applicazione e le modalità di pagamento del debito residuo, l’Amministrazione finanziaria è tornata sull’argomento, pubblicando sul proprio sito la nuova versione del foglio di calcolo, per aiutare i contribuenti a determinare la somma residua da versare a sanzioni ridotte, in base alle previsioni della Legge di bilancio 2023.
In cosa consiste l’agevolazione
La Legge n. 197/2022 (ultimo bilancio), ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d’imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data.
L’agevolazione consiste, pertanto, nel taglio delle sanzioni, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Rateazione agevolata, specifiche AE
Il contribuente può scegliere se versare l’intero importo al momento del pagamento oppure optare per il pagamento rateale, massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Gli interessi di rateazione devono essere sempre ricalcolati in relazione all’importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

