Dopo la pubblicazione del Decreto flussi nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il Min. Lavoro, insieme al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare delle Foreste, ha pubblicato la circolare n. 648 del 30.1.2023 in cui si danno le specifiche relativamente alle procedure da seguire per la presentazione delle domande.
Inoltre, all’interno dello stesso documento, troviamo anche le principali novità apportate dal Decreto, il quale fissa le quote dei lavoratori stranieri non comunitari che possono fare ingresso nel nostro Paese per ricoprire ruoli per lavori stagionali e non stagionali.
Nello specifico, la quota massima totale è stata stimata a 82.705 unità, di cui:
- 44.000 unità: ingressi per motivi di lavoro stagionale;
- 38.705 unità: ingressi per lavoro non stagionale ed autonomo, di cui la maggioranza riservata ai settori di: autotrasporto, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.
Ruolo dei Centri per l’Impiego
Il nuovo Decreto flussi introduce un’importante novità, ovvero il ruolo dei Centri per l’Impiego che si occuperanno di verificare per il datore di lavoro che ne faccia richiesta, che non ci siano già nel nostro territorio altri lavoratori disponibili a ricoprire i posti di lavoro ricercati. La verifica va effettuata precedentemente all’invio della richiesta di nullaosta e mediante l’invio di una “richiesta di personale”. Sulla questione è intervenuto anche Anpal, attraverso due documenti, nei quali si leggono le note operative.
Pertanto, due sono i passaggi che deve compiere il datore intenzionato ad assumere una persona non comunitaria residente all’estero:
- presentare al Centro per l’Impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste;
- richiedere il nullaosta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il modulo da usare per la richiesta di personale al Centro per l’Impiego.
Successivamente si potrà procedere con la richiesta del nullaosta solo se:
- il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’impiego non risulta idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si presenta al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni dalla data della richiesta.
Inoltre, il nullaosta potrà essere rilasciato automaticamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori, dopo 30 giorni dalla presentazione delle domande in caso di assenza di ragioni che ostacolano la sottoscrizione del rapporto di lavoro. Le stesse Rappresentanze diplomatiche si dovranno poi occupare del rilascio del visto di ingresso entro 20 giorni dalla domanda.
Presentazione istanze: scadenze e modalità
La presentazione delle istanze avviene in due step:
- la precompilazione dei moduli della domanda, il cui applicativo è disponibile, sul Portale servizi del Ministero dell’interno dal 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023;
- le istanze dovranno essere trasmesse dal 27 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.gazzettaufficiale.it

