Il provvedimento AE del 30 gennaio individua i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa 2023; definisce le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici per la campagna dichiarativa 2023 relativa al periodo d’imposta 2022 (variabili “precalcolate ISA 2023”); descrive il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili dal periodo d’imposta 2023.
Isa 2023, cosa cambia dallo scorso anno?
Il provvedimento attuale non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi poiché da quest’anno, per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il Legislatore (art. 11, c. 1, dl n. 73/2022) ha concesso un ulteriore mese modificando l’articolo 1, comma 1, del Dpr n. 322/1998 nel senso di concedere fino a tutto febbraio.
A questo proposito, resta invece il 31 gennaio 2023 la data entro cui effettuare la definizione del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo di imposta 2023 e l’individuazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione per il medesimo periodo d’imposta.
Nel merito.
Individuazione dei dati rilevanti per gli Isa 2023
Nel provvedimento del 30 gennaio 2023, l’individuazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa in relazione al periodo di imposta 2023, consentirà di conoscere in anticipo le informazioni utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, disponendo di tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
I dati per il periodo di imposta 2023 sono:
– gli stessi individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022;
– quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2021;
– infine, i dati in allegato 1 al provvedimento, dove gli ulteriori elementi che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, riguardano informazioni relative alla condizione di pensionato del contribuente, alla forma societaria cooperativa, ai consumi energetici e all’età dei lavoratori dipendenti.
Elaborazioni dal 2023
Come premesso, con il testo del 30 gennaio l’Agenzia definisce il programma di revisione degli indici applicabili a far data dal periodo d’imposta 2023, da approvare con dm MEF. In particolare, la disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”.
L’elenco delle attività economiche coinvolte è nell’allegato 2 al provvedimento. Soprattutto, compaiono le attività economiche relative a 88 Isa. La pubblicazione della lista consente la tempestiva conoscenza degli indici interessati dal processo di elaborazione.
Acquisizione delle “precalcolate Isa 2023”
E’ un provvedimento con contenuti confermati e nuovi quello di ieri, che mette anche a punto le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, sia massivamente (per operatori professionali, attraverso i servizi fiscali dell’Agenzia) che puntualmente (per ciascun contribuente, accedendo al proprio cassetto fiscale).
L’atto del direttore dell’Agenzia definisce, dunque, le procedure che gli intermediari (art. 3, c. 3, Dpr n. 322/1998) dovranno seguire per l’acquisizione massiva dei dati; modalità sostanzialmente identiche a quelle individuate per i precedenti periodi d’imposta (le indicazioni fornite nel provvedimento dovranno in seguito essere integrate con la documentazione tecnica, utile alla predisposizione delle istanze per acquisire le informazioni, alla verifica della correttezza delle stesse, eccetera).
Laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti per i quali richiedono i dati, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti gli stessi; l’Amministrazione, prima di fornire le informazioni, verifica la validità della delega al cassetto fiscale. In caso contrario, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento per l’accesso alla dichiarazione precompilata (del contribuente e degli altri soggetti autorizzati).
In particolare, è previsto che gli intermediari acquisiscano specifica delega valida solo ai fini della richiesta dei dati in oggetto, e utilizzino un servizio “massivo” per inviare i dati essenziali della delega, unitamente ad alcuni elementi di riscontro.
L’attivazione della fornitura è, infatti, subordinata alla positiva verifica di tali elementi che sono relativi alla “Dichiarazione IVA 2022 – periodo d’imposta 2021”, presentata da ciascun soggetto delegante o, in assenza, ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli “ISA 2022 – periodo d’imposta 2021”, presentato dal medesimo soggetto delegante.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

