E’ pronto all’uso il modello (con istruzioni) per la definizione delle controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento dà, infatti, attuazione ad una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia.
La domanda di definizione
L’istanza può già essere presentata (da ora al 30 giugno 2023) per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).
Le istruzioni appena approvate insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.
Quali liti sono definibili?
Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
L’istanza – una distinta per ciascuna controversia tributaria autonoma (relativa, cioè, al singolo atto impugnato) va presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato.
In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
Versamento. Modi e tempi
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

