Nella risposta ad interpello n. 193/2023, un quesito riguarda il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subìto «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa».
L’interpello sul contributo straordinario
La norma estende la platea dei beneficiari del contributo alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo auto consumano l’energia prodotta.
Soggettivamente, le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, se riscontrano l’incremento richiesto dalla norma rispetto al parametro del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022, possono fruire del beneficio in commento, sempreché iscritte, per l’anno 2022, nell’apposito elenco (art. 6, c. 1, DM 21 dicembre 2017).
In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, per tali imprese questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti: valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) – pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11; valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) – pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12; per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Nel caso di operazioni straordinarie, sono state fornite indicazioni alle imprese energivore ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, con effetto anche sul requisito soggettivo. Tra l’altro, è stato precisato che assumono rilevanza i dati di consumo inerenti alla partita IVA di ciascuna società partecipante all’operazione registrati ”fino alla” o ”a partire dalla” data dell’operazione societaria.
Sulla base di chiarimenti relativi alle imprese ”non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019” (o costituite a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale), in analogia ai criteri utilizzati per la verifica dell’incremento del costo medio per le imprese che acquistano l’energia, deve ritenersi che anche con riferimento alle imprese che, come la società istante, autoconsumano l’energia prodotta, si possa fare riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell’incremento del costo medio, utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia in luogo dei valori correlati all’acquisto di energia elettrica.
Relativamente al caso prospettato, considerato che la società istante utilizza il gas naturale quale combustibile della Centrale, si ritiene che il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell’incremento possa essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019, analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’articolo 5, comma 1, dello stesso D.L. n. 17 del 2022.
Quanto al parametro finale, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d’imposta spettante, la prassi delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Ciò premesso. nel caso di specie, il parametro finale di riferimento ai fini della verifica del requisito relativo all’incremento del costo medio dell’energia va determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo
trimestre 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

