E’ possibile estendere l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 5 del decreto “Patent Box” – “ln caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi (…)” – anche alle operazioni di ”acquisto di ramo d’azienda” realizzate dalla società istante nella risposta ad interpello n. 194/2023, con conseguente suo subentro nella posizione dei rispettivi danti causa, anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi?
Intanto, l’intento dell’articolo sopra richiamato è ricomprendere nell’ipotesi di subentro nell’esercizio dell’opzione, in particolare, ”le operazioni straordinarie neutrali ai fini fiscali”. Queste potrebbero consentire, in un’ottica organizzativa, una più facile gestione della disposizione agevolativa.
Sul punto, la prassi agenziale ha già chiarito che le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni.
In altri termini, le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa, nonché nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel cd. ”Nexus ratio” contemplano solamente le operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).
No al regime per l’acquisto del ramo d’azienda
Ai fini del regime in commento, la ”cessione del ramo di azienda” non presenta la natura di ”operazione neutrale” per cui l’avente causa non può automaticamente
subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.
L’obiettivo, in linea con le prescrizioni OCSE, è quello di concedere benefici fiscali esclusivamente al reddito generato da beni immateriali, laddove le attività di ricerca e sviluppo vere e proprie siano state svolte dal contribuente stesso.
Vengono, di fatto, esclusi dalle spese qualificate i costi di acquisizione o di altra natura che non possano essere direttamente riferiti ad una specifica attività IP.
Tutto ciò considerato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società istante non abbia titolo a subentrare nella posizione giuridica dei cedenti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

