Con la risposta n. 190, Agenzia delle Entrate si espressa in merito all’incompatibilità tra l’adesione al regime forfettario e la successiva adesione al regime impatriati. Infatti, la scelta di avvalersi dell’aliquota prevista in caso di forfettario comporta l’impossibilità di aderire, in corso, alla disciplina ammessa dal decreto legislativo n.147/2015.
Il soggetto che ha usufruito del regime forfettario nei periodi d’imposta 2020-2021, non potrà fruire delle misure per i lavoratori impatriati fino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile, ovvero dal 2022 al 2024. Questa la risposta delle Entrate in materia.
Motivazioni alla risposta n. 190
Si rende fondamentale, al fine di comprendere al meglio le motivazioni che hanno portato alla conclusione della risposta n. 190, il passaggio ad un altro documento di AE, ovvero la circolare n. 33/E del 2020, nella quale è stato chiarito che: “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”.
Per cui, mentre il “regime speciale per lavoratori impatriati”, risultante come applicabile ai redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e assimilati a quelli di lavoro dipendente, concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente; il regime forfettario, invece, comporta la determinazione del reddito imponibile secondo i criteri “forfetari”, non concorrendo, pertanto, alla formazione del reddito complessivo ma scontando un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

