Maternità anticipata per gravidanze a rischio delle lavoratrici autonome. Inps, con il messaggio n. 572, torna sulla questione comunicando le novità procedurali previste in attuazione del D.Lgs. n. 105/2022, ovvero il c.d. Decreto Equilibrio entrato in vigore lo scorso 13 agosto 2022 successivamente alla direttiva UE 2019/1158, relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Indennità di maternità, cosa cambia per le lavoratrici autonome
Per ciò che concerne, nel particolare, l’indennità di maternità, sappiamo che la circolare n. 122/2022 ha fornito le indicazioni di fruizione del congedo obbligatorio per le lavoratrici autonome con gravidanza a rischio. Per tali lavoratrici è possibile usufruire della maternità, regolarizzandola successivamente e mediante la domanda telematica da presentare all’Inps.
Ora, con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, l’Istituto spiega cosa è cambiato relativamente alla presentazione dell’istanza. Nello specifico, le domande di indennità di maternità anticipata per le autonome possono riguardare, sì, periodi precedenti a quelli della data di presentazione della domanda stessa ma purché decorrenti dal 13 agosto 2022, ovvero la data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Nonostante le lavoratrici autonome non siano tenute a presentare all’Istituto il certificato di gravidanza, risulta necessario, per avere diritto all’indennità di maternità, comunicare all’Inps: “l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001”.
Presentazione domande
La presentazione delle domanda potrà avvenire o sul sito web dell’Istituto oppure tramite gli Istituti di Patronato o gli intermediari dell’Inps.
Sitografia
ww.inps.it
www.redigo.info

