Il pagamento dell’onere di ricongiunzione relativo alle domande presentate nel 2023 può essere effettuato ratealmente. In questo caso, dovrà essere corrisposta una maggiorazione: un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Anche quest’anno, con la circolare Inps n. 15/2023, vengono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno, sono state aggiornate le relative tabelle, in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT del 2022, pari al +8,1%.
La circolare fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle: la tabella I/2023, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità; la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1%.
Sitografia
www.inps.it

