Due imprese estere, identificate in Italia nel 2022, posso optare per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. Questa la risposta n. 209 di Agenzia delle Entrate dell’8 febbraio 2023.
A richiedere delucidazioni in materia è una società di diritto francese che non è stabilita in Italia ma nel nostro Paese è identificata ai fini Iva. Nel quadro generale viene introdotta anche un’altra società, facente parte dello stesso gruppo dell’istante. Date le diverse operazioni economiche e commerciali delle due società francesi, che produrranno posizioni diverse per la stesse, si è pensato di applicare la disciplina dell’Iva di gruppo a partire del 1° gennaio 2023.
Agenzia delle Entrate: ok per applicazione dell’Iva di gruppo
L’Amministrazione finanziaria non si oppone all’applicazione dell’Iva di gruppo; anzi all’interno del documento spiega che entrambe le società, purché identificate direttamente ai fini Iva in Italia, possono optare per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo dal 1° gennaio 2023, nel presupposto che abbiano la forma giuridica equivalente a quella delle società di capitali di diritto italiano da una data antecedente al 1º luglio 2022. Infatti, secondo la normativa, è consentito alle imprese residenti in un altro Paese membro ma identificate in Italia, di adottare, al pari delle imprese italiane, la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo anche laddove non vi partecipi alcuna società stabilita in Italia.
Requisiti per l’applicazione
Affinché possa applicarsi la disciplina, l’Agenzia ricorda anche i requisiti; riprendendo la risposta ad interpello n. 544 del 3 novembre 2022, spiega che l’identificazione ai fini Iva in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della medesima.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

