La riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi diversi dai redditi di impresa, delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d’Italia, nonché a quelli di lavoro autonomo di professionisti con studi nello stesso Comune, prodotti in quel territorio e/o in Svizzera in franchi svizzeri, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nello stesso Comune, è pari al 37,07 per cento.
Così il provvedimento AE dell’8 febbraio 2023.
La norma – art. 1, c. 632 della L. n. 147/ 2013 – ha disposto che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30%, venga maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuo registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro.
La riduzione non può, comunque, giungere a quote inferiori al 20 per cento.
Sempre quella norma stabilisce, poi, che la misura deve essere determinata, ogni anno entro il 15 febbraio, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (avallato da un parere della Banca d’Italia): quest’anno è il provvedimento n. 37351/2023.
La maggiorazione della percentuale di riduzione forfetaria è dovuta alla circostanza che la media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2022 ha registrato una riduzione dello 0,0764 rispetto alla media annuale del 2021, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale pari a -7,07 per cento.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

