I gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per le medesime annualità.
Al di fuori di tale caso e per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta solo sul modello approvato con decreto ministeriale, unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.
Così la risoluzione n. 1/Df del 9 febbraio 2023 il Mef risponde a una richiesta di confermare che, per gli anni successivi a quelli indicati nelle Faq online sul sito dello stesso Dipartimento, l’utilizzo del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo. Di conseguenza, i soggetti obbligati sono esonerati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni.
La previsione, ad opera degli enti locali impositori, di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe, altrimenti, una mera duplicazione di oneri, in evidente conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 6, L. n. 212/2000: “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”).
Sitografia
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