Inps, attraverso la circolare n. 21, pubblicata in data 10 febbraio 2023, ha fornito le istruzioni amministrative attuative riguardanti l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nelle seguenti ipotesi:
- cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore;
- recesso del curatore;
- risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.
Si ricorda, però, che al fine di accedere all’indennità di disoccupazione, viene richiesta da legge la cessazione del rapporto di lavoro in maniera involontaria. Il legislatore ha, tuttavia, previsto altre ipotesi che consentono comunque l’accesso alla NASpI, quale per esempio la cessazione del lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa. Anche in tal caso, infatti, si tratta di una perdita involontaria dell’occupazione con il conseguente riconoscimento dell’indennità.
Decorrenza NASpI
Nei casi presi in esame, la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni, decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la prestazione decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Esclusivamente per i casi intercorsi tra il 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della stessa circolare.
In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info

