Il c.d. “decreto Aiuti” (n. 50 del 2022) e il c.d. “decreto Aiuti-ter” (n. 144 del 2022) riconoscono un’indennità una tantum, rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.) nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, purché, tra gli altri, procedano alla formalizzazione della iscrizione alla Gestione separata.
Tra i requisiti di accesso, la norma stabilisce infatti che i collaboratori/assegnisti/dottorandi siano iscritti alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.
Il messaggio Inps n. 635/2023 precisa al riguardo che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata a cura dei lavoratori – collaboratori, dottorandi o assegnisti – non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati dal committente.
L’Istituto, nel rispetto delle predette disposizioni, è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità in commento siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello ora richiamato della iscrizione alla Gestione separata.
Reiezione per mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata. Ma il Ministero concede
All’esito delle verifiche effettuate su quest’ultimo requisito per il riconoscimento dell’indennità pari a 200 euro è, però, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risulta avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.
Questo ha comportato vari provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di lavoratori.
Ma, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.
In ragione di quanto sopra rappresentato, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove
presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
Prescindendo dalla formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata da parte dei lavoratori interessati (collaboratori/assegnisti/dottorandi) questo messaggio supera di fatto quanto previsto al riguardo nel precedente (n. 4314/2022).
Sitografia
www.inps.it

