Con apposita domanda di adesione all’agente della riscossione, è possibile avvalersi della rottamazione-quater entro il 30 aprile 2023, anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti definizioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa procedura (art. 1, c. 231-252, L. 197/2022 – Legge di Bilancio per il 2023).
Con la rottamazione quater allargati raggio d’azione e benefici
Rispetto alle precedenti edizioni, la rottamazione-quater allarga sensibilmente il suo raggio d’azione: dà la possibilità di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ma per i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati tra il 2000 e il 2015, resta fermo l’annullamento automatico previsto dai commi 222-230 della stessa Legge di bilancio).
Anche i benefici sono maggiori:
- per l’estinzione dei debiti è richiesto il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- non devono essere corrisposti sanzioni e interessi di mora (in caso di debiti previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive) nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione (questa particolare misura è una novità).
Circa le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, con il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione si ottiene l’azzeramento degli interessi, comunque denominati, e delle somme maturate a titolo di aggio.
La rottamazione interessa anche i debiti risultanti dai carichi affidati dagli enti di previdenza privati che, entro lo scorso 31 gennaio, hanno adottato apposita delibera in tal senso: Cnpa forense, Enpab, Cnpr, Enpav, Inpgi.
È riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova rottamazione anche per i debiti relativi a carichi 2000-2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese per l’adesione a una delle tre “vecchie” rottamazioni o al “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa definizione per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del piano di pagamento.
Il debitore potrà sfruttare la nuova definizione per l’importo residuo ancora dovuto, attenendosi alle modalità e alla tempistica previste per la generalità dei contribuenti.
Relativamente agli importi versati per i precedenti istituti, si terrà conto, in sede di determinazione delle somme da pagare per la nuova definizione, solo di quanto corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella; in ogni caso, è escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.
Sono definibili anche i debiti relativi ai carichi che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate per l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del “concordato minore”, con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Nelle ipotesi di procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi d’impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili: le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate prioritariamente alla definizione agevolata.
Sitografia
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