Ecco pronti i codici per la tregua fiscale 2023: con risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, vengono istituiti i codici tributo per:
– sanare le irregolarità formali;
– il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
– la definizione agevolata delle controversie tributarie;
– la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
I codici consentono il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti disciplinati dalla attuale Legge di bilancio.
Ecco come regolarizzare…
Ex art. 1, c. 166, L. n. 197/2022 le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate corrispondendo una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Le modalità di versamento vengono descritte con il provvedimento 30 gennaio 2023: il pagamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
….e come effettuare il versamento
Per i tributi amministrati dalle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge. In più l’imposta e gli interessi dovuti.
In tal caso, la corresponsione avviene in otto rate trimestrali dello stesso importo, con scadenza della prima rata al 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima (che vanno versate entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno), sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo.
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (ex art. 1, c. da 174 a 178, L. n. 197/2022):
TF45 – IRPEF – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF46 – IRES – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF47 – IVA – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF50 – IRAP – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Sanzioni
TF56 – Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Sanzioni.
Sitografia
www.agenziaentrate.it

