I vaccini anti-Covid sono soggetti ad aliquota IVA del 10%. Il codice è NC 3002 4110. Non occorre l’inserimento di alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
L’Agenzia delle Dogane precisa – circolare n. 5/D del 2023 – la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e aggiorna una sua circolare (n. 9/D) del 2021. Tale ultimo documento forniva indicazioni applicative di dettaglio circa le previsioni, in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, della Legge di Bilancio.
In particolare, si riferiva all’esenzione IVA (fino al 31 dicembre 2022) sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” ed alla previsione, in relazione all’art. 1 comma 453, dell’esenzione IVA (dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III.
Così, le integrazioni effettuate in TARIC con scadenza 31 dicembre 2022 sono state, appunto, aggiornate con decorrenza 1 gennaio 2023, adeguando, per i prodotti di cui sopra, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore.
Nel dettaglio:
- sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali che hanno ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 1, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- è da considerarsi soppresso dal 1° gennaio 2023 l’Allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti;
- sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Sitografia

