Senza dolo, niente responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari
Nel Consiglio dei Ministri n. 21/2023, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.
Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di:
- recupero patrimonio edilizio;
- efficienza energetica e “superbonus 110%”;
- misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
La potenziale negatività della cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi è l’oggetto dell’intervento normativo
L’oggetto dell’intervento non è il bonus ma la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
Dall’entrata in vigore del decreto (eccetto specifiche deroghe per le operazioni già in corso) i soggetti che effettuano tali spese non potranno più optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta. E non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a precise categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
Il decreto abroga le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Esso introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.
In assenza di dolo esclusa la responsabilità in solido
Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.
Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Sitografia

