In merito all’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), nuove e dettagliate indicazioni circa l’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista – c.d. bonus per il secondo percettore di reddito – provengono dall’INPS (messaggio n. 724/2023).
La norma stabilisce: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.
La ratio della disposizione agevolativa sta nell’incentivare l’occupazione dei genitori parte del medesimo nucleo familiare.
Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per il papà e la mamma entrambi lavoratori non può essere richiesta se la domanda é presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore (cfr. circolare n. 23/2022; messaggio n. 1714/2022).
La maggiore fragilità dei nuclei vedovili va tutelata
Tanto rappresentato, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il messaggio comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’AUU.
L’Istituto precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.
Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.
Sitografia
www.inps.it

