L’imposta di bollo, disciplinata dal dpr n. 642/1972, va pagata per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto stesso.
Gli atti per i quali il bollo va corrisposto sin da subito
In linea generale le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine.
Inoltre, l’articolo 20 della tariffa dispone il pagamento dell’imposta di bollo – nella misura di euro 16.00 per ogni foglio – anche per gli «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali».
Poiché, come accennato, l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti, quindi li consegna o spedisce.
Ciò posto, l’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS) dispone, tra l’altro, che «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
Orbene, l’articolo 82, comma 5 del CTS prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Esenzione per gli atti dei procedimenti arbitrali
L’Agenzia delle Entrate – risposta n. 219/2023 – precisa che l’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della richiamata Tariffa.
Sitografia
www.agenziaentrate.it

