Sono dentro il Superbonus 110% le spese aggiuntive per ulteriori lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’edificio, oggetto di una ”variante” del progetto originario, sostenute dal contribuente che ha già utilizzato il contributo per la ricostruzione del proprio immobile gravemente danneggiato dal sisma.
Vi rientrano anche se all’atto del deposito del primo progetto, non essendo previste opere in ”accollo” alla committenza, non è stata presentata la prescritta asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese, da parte del progettista.
Dentro il Superbonus ma ad una condizione
L’unica condizione, afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 222 del 22 febbraio 2023, è che l’asseverazione predisposta dal professionista, per attestare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – nonché la congruità delle relative spese – e la loro indispensabilità al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale, sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

