La stampa segnala che in fase di conversione, non definitiva, del decreto legge n. 5/2023 (disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti), un’aggiunta alla norma sul c.d. “bonus carburante” stabilisce che si verseranno i contributi. Il testo di quel decreto è stato, infatti, modificato in corrispondenza di questo beneficio.
Così, il comma 1 dell’articolo 1 prevede ora la frase: «l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». Il decreto è stato approvato dalla Camera dei deputati (21 febbraio scorso) e sarà convertito dal Senato.
Questa novità incide notevolmente sulla convenienza del bonus (introdotto, si ricorda, per aiutare i cittadini a contrastare gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti). Il versamento dei contributi comporterà per i datori di lavoro e i lavoratori dover conteggiare un costo aggiuntivo superiore al 30 per cento.
Questa la nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.“.
La norma in origine
Il bonus prevede (art. 2, dl n. 21/2022) la non concorrenza al reddito di un importo fino a 200 euro erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburanti (sono incluse le ricariche dei veicoli elettrici).
Superato il predetto limite, il valore viene assoggettato a imposizione per intero (non solo la parte eccedente).
In via generale, l’intervento legislativo di esclusione di certi importi dal reddito genera un effetto sia sul fronte fiscale che sulla base imponibile della contribuzione previdenziale. Così è stato per il “bonus carburante”. La modifica al dl cambia lo stato delle cose.
Sitografia
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