Conclusasi la consultazione pubblica sul nuovo regime fiscale del Patent Box, nella giornata di venerdì 24 febbraio, Agenzia delle Entrate ha pubblicato due documenti (provvedimento e circolare n. 5/E) sulla disciplina.
Il provvedimento, nello specifico, modifica il precedente datato 15 febbraio 2022.
A corredo delle novità, è stato pubblicato anche il comunicato stampa che riassume in poche e semplici righe i tratti salienti del nuovo regime.
Patent box, cos’è e la nuova disciplina
Il regime Patent Box è incluso nel Dl n. 146/2021, il quale consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Rientrano tra i beni immateriali agevolabili:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i brevetti per modello d’utilità;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente e collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, la cui realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano oppure in Stati appartenenti all’UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Documentazione idonea e necessaria
Per quanto concerne la documentazione, Entrate modifica la disciplina, sostituendo alcune disposizioni già applicate, secondo cui la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’assenza totale di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. Mentre, l’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione.
Decorrenza del nuovo regime
Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021, ovvero dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Per cui, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021; mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Periodo transitorio, come passare al nuovo regime
I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto un accordo a conclusione della procedura pendente.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

