L’articolo 121 del Dl c.d. “Rilancio” contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall’effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma.
Questa norma ad hoc opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d’imposta – in virtù della quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione – e della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo.
L’articolo 121 non consente un’ulteriore cessione del credito a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati nella disposizione, da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione.
Nella risposta n. 234/E/2023, la società istante – resasi acquirente del credito d’imposta da “Superbonus”, non potrà quindi trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono l’azienda stessa in quanto, per effetto della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di ”cessione” successiva alla prima previsto dal citato articolo 121.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

