Gli operatori finanziari sono tenuti, con obbligo, ad evidenziare i dati dei soggetti con cui intrattengono qualsiasi rapporto o effettuano qualsiasi operazione di natura finanziaria, tramite comunicazione all’anagrafe tributaria. Anche i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario sono compresi in tale obbligo. Lo ha chiarito Agenzia delle Entrate nella risposta n. 225, pubblicata il 1° marzo 2023.
Nello specifico, l’Istante da cui prende le mosse l’interpello è una società, controllata e partecipata da società estere, che fornisce servizi di investimento e attività accessorie solo a clienti professionali, quali Banche, Assicurazioni e Entità di Investimento.
Operatori e clientela: i rapporti
Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari devono comunicare all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, ed anche l’importo delle operazioni finanziarie indicate, come normato dal decreto-legge n. 201/2011, modificato dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011.
Per rapporti sappiamo che si intendono sia le attività di carattere continuativo esercitato dagli intermediari sia i servizi offerti, sempre in maniera continuativa, ai clienti. E dunque, l’obbligo della comunicazione risulta necessario per qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela, direttamente formalizzato o formalizzato contrattualmente.
Pertanto, nel caso in esame, anche i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario sono compresi nell’obbligo comunicativo indirizzato all’anagrafe tributaria.
Sitografia
www.agenzianetrate.gov.it
www.redigo.info
Melania Baroncini

