Un decreto MEF dell’8 febbraio (G.U. n. 50/2023) approva 87 indici Isa (ultima tranche) elaborati attingendo in particolare a dati dichiarati dai contribuenti nei modelli Isa/studi di settore/parametri e nei modelli Unico/Redditi dei periodi d’imposta dal 2013 al 2020.
Le ricadute economiche della pandemia entrano di diritto tra gli elementi utilizzati per la parte ordinaria della evoluzione degli ISA. Con ciò non è scongiurato per gli Isa appena approvati e per gli 88 già in vigore (in totale 175), l’integrazione con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto del perdurare:
– della diffusione del virus Covid-19;
– delle tensioni geopolitiche;
– dell’aumento del prezzo dell’energia;
– degli alimentari e delle materie prime;
– dell’andamento dei tassi di interesse.
I nuovi indici contengono fattori esogeni del contesto economico, inseriti nei modelli di stima (ad esempio, il mercato finanziario-creditizio, l’andamento congiunturale), e i fenomeni inflattivi (indice armonizzato dei prezzi al consumo; indice armonizzato dei prezzi al consumo dei beni energetici; indice generale dei prezzi alla produzione dell’industria).
Per alcuni degli indici evoluti si conferma la particolare modalità di determinazione del punteggio di affidabilità basata sul confronto tra i ricavi presunti in base agli indicatori elementari e quelli dichiarati al netto degli aggi.
Si tratta, in particolare, degli Isa CM01U (Commercio al dettaglio alimentare), CM80U (Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione) e DG14U (Attività sportive e di intrattenimento) nei quali opera un meccanismo di neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consente di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività, utilizzando i dati specifici forniti dal contribuente attraverso la compilazione del quadro C dei relativi modelli.
Nel decreto 8 febbraio non manca l’approvazione delle territorialità specifiche, con l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di precisi indicatori per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.
Le esclusioni che operano sull’ultima tranche degli ISA
Il decreto conferma le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione. Così, oltre ai casi di inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività, gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfettari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che, in relazione all’indice CG72U, esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
- trasporto con taxi, codice attività 49.32.10;
- trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.fiscooggi.it
wwwagenziaentrate.it

