Riguardo all’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica, verificatosi nel primo trimestre 2019, necessaria per fruire del credito d’imposta previsto dal c.d. “Dl Ucraina“, la società che nel 2020 ha incorporato due Srl già controllate, non potrà utilizzare i loro Pod, in quanto intestatarie, nel 2019, di autonome utenze.
Ci vuole la titolarità di Pod
L’interpretazione delle Entrate (risposta n. 241 del 6 marzo 2023) è la seguente: il Legislatore ha collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di Pod (il codice alfanumerico che identifica univocamente il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale) da parte dell’impresa.
L’eccezione proviene dall’assenza dei parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite): in questi casi per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfettario.
Nella pratica operativa, riguardo all’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, la società istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a Pod intestati alle società incorporate, in quanto (come detto) soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione; né, trattandosi di società già costituita e operativa al 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfettario sopra accennato.
In definitiva, ai fini del calcolo del contributo spettante, la società dovrà far riferimento al ”corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”, calcolato solo sui consumi riferibili alle proprie utenze attive nel 2019.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

