Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n. 245 dell’8 marzo 2023, tratta il tema della mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario. E in particolare, il caso da cui prende le mosse la risposta riguarda la situazione di un’istante che si avvale delle prestazioni professionali di un collaboratore /lavoratore autonomo il quale, per il periodo 2021 e 2022, si è avvalso del regime forfettario istituito dalla Legge n. 190/2014.
Conseguentemente, le prestazioni rese dal collaboratore dal 2021 fino ad ottobre 2022 sono state fatturate senza esposizione dell’Iva e sono state liquidate senza applicazione della ritenuta d’acconto. A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale, ovvero il superamento del plafond di euro 65.000 annuo di compensi, non poteva fruire del regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2021; per cui, lo stesso ha emesso:
- per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l’Iva nel 2022;
- per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, e riemesso fatture in regime ordinario.
Pertanto, l’istante chiede quale comportamento adottare, nella sua funzione di sostituto d’imposta, in relazione alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1° gennaio 2021 fino ad ottobre 2022.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La Legge di bilancio 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha modificato i limiti dei compensi o ricavi che consentono alle persone fisiche di restare nel regime forfettario. Infatti, dagli originari 65.000 euro (previsti dalla legge di stabilità 2015) si è passati a 85.000 euro.
Dunque, possono accedere al regime forfettario, sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa che presumono di conseguire ricavi non superiori 85.000 euro, sia coloro che già sono in attività e che, nell’anno precedente all’applicazione del regime, abbiano conseguito compensi entro il limite fissato.
Ma nel caso in oggetto, data l’errata applicazione del regime forfettario, si può rimediare all’indebita fruizione adottando alcune modalità, ovvero emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento oppure delle note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’Iva di rivalsa ed indicare la ritenuta d’acconto.
La soluzione finale in materia di regime forfettario
Versamento ritenute d’acconto
Secondo la soluzione finale prospettata da Entrate, l’istante/sostituto non deve eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo.
Compensi fatturati nel 2021 e nel 2022
Per tali compensi in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di credito a storno, e riemesso fatture in regime ordinario, l’istante/sostituto deve operare le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse; rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023, indicando i dati corretti.
Sanzioni
Per ciò che riguarda le sanzioni, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il collaboratore/sostituto sia responsabile, non solo per quelle relative all’errata fatturazione, tardiva liquidazione e versamento Iva dovuta, ma anche delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle stesse.
Violazioni
Laddove l’istante/sostituto sia in grado di dimostrare che non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti necessari all’applicazione del regime forfettario, lo stesso può ritenersi non responsabile delle violazioni e delle sanzioni.
Sitografia
www.redigo.info
Melania Baroncini

