È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto legge devono essere applicate con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
- azioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
- obbligazioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
- titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile;
- ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano;
- ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF;
- ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b).
Il decreto stabilisce che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale, che è tenuto da un responsabile, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento che verrà adottato.
Registri per la circolazione digitale, i requisiti
Il decreto definisce i requisiti dei registri per la circolazione digitale. Questi, infatti:
- assicurano l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;
- consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;
- consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;
- consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali e garantiscono l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni;
- consentono di identificare: la data di costituzione del vincolo; gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; la causale del vincolo e la data dell’operazione oggetto di scritturazione; la quantità degli strumenti finanziari digitali; il titolare degli strumenti finanziari digitali; il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l’esistenza di una convenzione fra le parti per l’esercizio dei diritti e l’eventuale data di scadenza del vincolo.
A seguito dell’avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.
Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT
L’emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell’elenco previsto dal decreto. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.
Possono essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale: le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia; gli intermediari finanziari iscritti all’albo, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia.
L’attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell’avvenuta iscrizione nell’elenco, che è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d’Italia nei casi di soggetti vigilati, o all’IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

