I chiarimenti interpretativi sulla tregua fiscale prendono la forma di uno schema domanda-risposta suddiviso per argomenti, con cui l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi posti da professionisti e associazioni di categoria (circolare n. 6/E).
Le Entrate sulle irregolarità formali sanabili
Circa le irregolarità formali in materia di Iva, sono sanabili:
– l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari che, però, siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza e sia versata l’imposta;
– l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
– l’errata indicazione del codice “natura”, se non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, è anch’essa una violazione meramente formale.
Sul ravvedimento speciale
Non rientra nel ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (nel quale rientrano, viceversa, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis, Dpr n. 600/1973, purché non già contestate), l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale stabilito per i lavoratori impatriati.
Le ripetute integrazioni dichiarative successive alla dichiarazione originaria validamente presentata (che è dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità) richiedono, invece, di integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche intervenute medio tempore, con una dichiarazione integrativa.
Infine, rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non già contestate.
Ora la definizione agevolata
Gli atti che derivano dai controlli formali non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, ma possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui viene comunicato l’esito del controllo. E non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.
Una precisazione della circolare riguarda il caso specifico della effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022, ma prima che sia decorso il termine normativo di 90 giorni (reclamo/mediazione): la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia.
Inoltre, la definizione della lite in relazione a uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non osta alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023.
Se i provvedimenti impositivi riguardano distintamente società e soci, e i relativi giudizi sono stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
La lite è definibile pagando il 15 per cento del valore della controversia se questa riguarda solo le sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione (eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio).
La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti per l’adesione alla definizione della lite e l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata. In estrema sintesi, queste due precisazione della circolare in commento.
Ancora: sulla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate spiega che la trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzarla.
Ove al 1° gennaio 2023 siano decorsi il termine per il pagamento di una o più rate e quello per il pagamento della rata successiva, si decade dalla rateazione; in tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo; in difetto si applica l’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973.
L’omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, comporta la regolarizzazione del solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate (con conseguente versamento di imposte interessi e sanzioni) alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Nell’ambito applicativo della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la circolare ricomprende i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare 6/E specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
In caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.
Per ultimo, possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

