Tutto pronto per l’applicazione delle maggiorazioni delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese. Questo il tema del provvedimento n. 89458 del 22.3.2023 di Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria fornisce le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nell’art. 1, commi da 65 a 67, della Legge di bilancio 2023, in cui si norma la maggiorazione spettante alle imprese riferite ai seguenti codici ATECO:
- 47.11.10 – Ipermercati;
- 47.11.20 – Supermercati;
- 47.11.30 – Discount di alimentari;
- 47.11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- 47.19.10 – Grandi magazzini;
- 47.19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 47.21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- 47.22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati;
- 47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
- 47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati;
- 47.25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- 47.26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati;
- 47.29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.
Al contrario, la maggiorazione non si applica ai fabbricati concessi in leasing o in locazione e per quelli il cui coefficiente di ammortamento risulta pari o superiore al 6%.
Ambito di applicazione dell’agevolazione
La maggiorazione si applica alle imprese precedentemente elencate, nei limiti della quota di ammortamento attribuibile per le attività svolte, purché risultino in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Le stesse disposizioni si applicano al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta, in cui è richiesta la sussistenza dei requisiti, tra gli altri, collegati a tipo attività e codice ATECO.
In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.
In caso di trasferimento del fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, invece, l’avente causa continua a beneficiare della maggiorazione, per il periodo residuo.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
Melania Baroncini

